L’efficienza energetica di un sistema – dalle prestazioni di un motore a quelle di un’industria o di un intero Paese – è la capacità del sistema stesso di sfruttare l’energia che gli viene fornita per soddisfarne il fabbisogno.
Minori sono i consumi, migliore è l’efficienza.
Più in generale, per efficienza energetica si intende la capacità di utilizzare l’energia nel modo migliore possibile.
E ancora più in generale questa formula indica un obiettivo: il risparmio energetico negli usi finali. Ma bisogna fare una distinzione fra ‘efficienza’ e ‘risparmio’: benché entrambi si traducano con una riduzione dei consumi, nel primo caso non si rinuncia a fare qualcosa ma a farla nel modo ‘migliore’.
Se il risparmio mette l’accento nel consumare meno, l’efficienza nel farlo meglio.
Va poi sottolineato un ulteriore significato della formula ‘efficienza energetica’, che non limita il concetto al conteggio dell’energia utilizzata ma che valuta anche l’evoluzione qualitativa delle fonti di energia impiegata.
Per quanto riguarda il settore industriale, l’efficienza può essere raggiunta, ad esempio, attraverso interventi di risparmio energetico, recuperando parte dell’energia dispersa durante i processi attraverso fumi di scarico e vapore per riutilizzarla in altri processi termici o cedendola all’esterno per il teleriscaldamento.
Nel settore dei trasporti un miglioramento si potrebbe ottenere aumentando l’offerta ferroviaria e di trasporto pubblico su gomma, diminuendo il traffico urbano e quindi il consumo di fonte primaria.
I consumi del settore civile sono invece soprattutto dovuti a un alto grado di inefficienza delle utenze, sia per il fabbisogno termico che per quello elettrico.
Le soluzioni vanno dagli interventi per rendere più efficiente l’involucro dei fabbricati all’utilizzo di caldaie a condensazione, all’utilizzo di elettrodomestici di classe A.
(fonte Legambiente)
Uno specifico decreto legislativo (D.Lgs 28/2011 del 3 marzo 2011 in attuazione della Direttiva europea 2009/28/CE) impone precisi obblighi da rispettare in occasione della edificazione di nuovi edifici o della ristrutturazione rilevanti di edifici esistenti.
Tali obblighi indicano con precisione la percentuale di energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili in merito a:
- acqua calda sanitaria,
- riscaldamento e raffrescamento,
- energia elettrica.
Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.
Un altro specifico decreto legislativo (D. Lgs 102/2014 del 4 luglio 2014) impone l’obbligo di svolgimento di un audit energetico per le aziende energivore (cioè i cui consumi energetici sono particolarmente rilevanti), al fine di inviduare possibili interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica complessiva dell’impresa.
Attualmente la realizzazione di interventi di efficientamento energetico è supportata da:
- detrazione fiscale IRPEF del 65% o del 50% (privati, aziende e pubblica amministrazione)
- incentivi conto termico 2.0
- bandi di finanziamento alimentati dai fondi strutturali europei.
I tempi di ritorno degli investimenti (ROI) dipendono da numerosi fattori che debbono essere attentamente valutati sia in termini tecnici che economici e finanziari prima della realizzazione degli interventi.
Nelle prossime pagine approfondiremo gli impieghi energetici, elettrici e termici, destinati a:
- alimentazione dispositivi elettrici
- consumi residenziali (elettrodomestici)
- consumi imprese (motori processi produttivi / forza motrice)
- illuminazione (elettrica)
- illuminazione residenziale
- illuminazione uffici e imprese
- acqua calda sanitaria (termica da fonti di energia rinnovabili e/o da gas (gpl o metano) e/o elettrica)
- consumi residenziali
- consumi strutture ricettive, sportive e sanitarie
- condizionamento ambienti (elettrica, termica, con contributi dalle fonti di energia rinnovabili)
- consumi residenziali (principalmente riscaldamento ma anche raffrescamento)
- consumi imprese (processi produttivi refrigerazione, CDZ più generale degli ambienti, ecc.)
- cottura, generalmente alimentata a metano, ma la cui rilevanza percentuale rispetto al totale dei consumi appare trascurabile e quindi non sarà trattata.